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REGIO DECRETO 18 dicembre 1939, n. 1892

Norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di P. S. (039U1892)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-12-1939
al: 5-1-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P.  S.  approvato
con R. decreto 30 novembre 1930-1X, n. 1629; 
 
  Visto il R. decreto 3  dicembre  1934-XIII,  n.  1991,  concernente
modifiche alle norme  per  gli  esami  di  avanzamento  al  grado  di
vicebrigadiere di P. S.; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno e per la  guerra,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il periodo di due anni a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le promozioni al grado di vicebrigadiere
nel Corpo degli agenti di P.  S.  sono  effettuate,  in  deroga  alle
disposizioni regolamentari vigenti, per esame di concorso  e  con  le
norme di cui ai seguenti articoli, fra le guardie e le guardie scelte
che siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  37  del
regolamento del Corpo e dal R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, n. 513.