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REGIO DECRETO 26 ottobre 1939, n. 1734

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (039U1734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 17-12-1939
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con il
R. decreto 14 ottobre 1926-IV,  n.  2319,  e  modificato  con  il  R.
decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e successivi; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato e  modificato
con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  Art. 34. - Agl'insegnamenti complementari del corso  di  laurea  in
economia e commercio  e'  aggiunto  quello  di  «economia  montana  e
forestale». 
 
  Art. 45 - Fra  gl'istituti  annessi  alla  Facolta'  di  lettere  e
filosofia e' aggiunto «l'istituto bizantino». 
 
  Art. 195. - E' sostituito dal seguente: «Il corso della  Scuola  di
filologia moderna ha la durata di due anni. 
 
  «Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti: 
 
1. Letteratura italiana; 
 
2. Storia della lingua italiana; 
 
3. Filologia romanza; 
 
4. Lingua e letteratura francese; 
 
5. Lingua e letteratura spagnola; 
 
6. Lingua o letteratura inglese; 
 
7. Lingua e letteratura tedesca; 
 
8. Lingua e letteratura polacca; 
 
9. Lingua e letteratura neo-greca; 
 
10. Lingua e letteratura ungherese; 
 
11. Lingua e letteratura romena; 
 
12. Lingua e letteratura bulgara; 
 
13. Filologia slava; 
 
14. Lingua e letteratura portoghese; 
 
15. Lingue e letterature scandinave; 
 
16. Storia delle tradizioni popolari. 
 
  «Nella  Scuola  potranno  inoltre:  essere  impartiti  i   seguenti
insegnamenti: 
 
1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna; 
 
2. Storia delle lingue germaniche; 
 
3. Storia delle lingue anglosassoni; 
 
4. Critica dei testi». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato, a San Rossore, addi' 26 ottobre 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1939-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 415, foglio 106. - MANCINI