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REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939, n. 1682

Disposizioni per l'ammasso del risone. (039U1682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1940, n. 497 (in G.U. 06/06/1940, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1940)
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Testo in vigore dal:  21-11-1939 al: 5-6-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Considerate le esigenze dell'approvvigionamento alimentare del Paese;
Ritenuta la urgente necessità, di disciplinare nella forma, dell'ammasso l'utilizzazione collettiva di risone prodotto nel Regno, modificando a tale uopo alcune delle disposizioni che regolano l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente nazionale risi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, sono modificati come segue:

Art. 1 sub 2: il testo è sostituito dal seguente: «l'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni e composto di un presidente, del presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, di due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista del commercio e di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio».

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-presidente, su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie degli esperti aventi voto consultivo.

I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «è fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunziare,» alle parole «all'Ente nazionale risi» sono sostituite le seguenti: «al settore della cerealicoltura per tramite dell'Ente nazionale risi».

Uguale modificazione è introdotta nel secondo comma dopo le parole «i produttori stessi devono denunziare».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 1 sub 7: le parole «e mediatori» sono soppresse.

Art. 1 sub 8: è soppresso il primo comma.

Art. 1 sub 9: nel secondo comma alle parole «entro il 15 agosto» sono sostituite le parole «entro il 15 settembre».

È soppresso il terzo comma. Nel terz'ultimo comma alle parole «con la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori» si sostituiscono le seguenti: «col settore della cerealicoltura».

Alla fine del penultimo comma sono aggiunte le parole «d'accordo col settore della cerealicoltura».

Art. 1 sub 10: nel primo e nel secondo periodo dopo le parole «degli incaricati dell'Ente», sono aggiunte le seguenti «o del settore della cerealicoltura».

Art. 2 sub 12: è soppresso.