stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939, n. 1682

Disposizioni per l'ammasso del risone. (039U1682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1940, n. 497 (in G.U. 06/06/1940, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1940)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-6-1940
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
 
  Considerate  le  esigenze  dell'approvvigionamento  alimentare  del
Paese; 
 
  Ritenuta  la  urgente  necessita',  di  disciplinare  nella  forma,
dell'ammasso l'utilizzazione collettiva di risone prodotto nel Regno,
modificando a  tale  uopo  alcune  delle  disposizioni  che  regolano
l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente nazionale risi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e per le foreste di concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia e giustizia, per le finanze, per le  corporazioni  e  per  gli
scambi e valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 agosto  1933,  n.  1183,
sono modificati come segue: 
 
  Art. 1 sub 2: il testo  e'  sostituito  dal  seguente:  «l'Ente  e'
amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per  l'agricoltura
e per le foreste, di concerto con il Ministro per le  corporazioni  e
composto di un presidente, del presidente del settore  cerealicoltura
della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori
dell'agricoltura, di tre risicoltori designati  dalla  Confederazione
fascista  degli  agricoltori,  di  un  rappresentante  del  Sindacato
nazionale   tecnici   agricoli,   di   ((tre   rappresentanti   della
Confederazione  fascista  lavoratori   dell'agricoltura)),   di   due
rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria,  di  due
rappresentanti   della   Confederazione   fascista   dei   lavoratori
dell'industria, di un rappresentante  della  Confederazione  fascista
del commercio e di un rappresentante  della  Confederazione  fascista
dei lavoratori del commercio». 
 
  Il  Consiglio  nomina  nel  proprio  seno  un  vice-presidente,  su
indicazione della Confederazione  fascista  degli  agricoltori,  e  a
seconda  delle  contingenze  sceglie  degli   esperti   aventi   voto
consultivo. 
 
  I membri del Consiglio durano in carica un anno  e  possono  essere
riconfermati. 
 
  L'Ente e' retto da uno statuto approvato con decreto  del  Ministro
per l'agricoltura e per le foreste di  concerto  con  quelli  per  le
finanze e per le corporazioni. 
 
  Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «e' fatto  obbligo  a
tutti i risicoltori di denunziare», alle parole  «all'Ente  nazionale
risi» sono sostituite le seguenti: «al settore  della  cerealicoltura
per tramite dell'Ente nazionale risi». 
 
  Uguale modificazione e' introdotta nel secondo comma dopo le parole
«i produttori stessi devono denunziare». 
 
  L'ultimo comma e' soppresso. 
 
  Art. 1 sub 7: le parole «e mediatori» sono soppresse. 
 
  Art. 1 sub 8: e' soppresso il primo comma. 
 
  Art. 1 sub 9: nel secondo comma alle parole «entro  il  15  agosto»
sono sostituite le parole «entro il 15 settembre». 
 
  E' soppresso il terzo comma. Nel terz'ultimo comma alle parole «con
la  Confederazione   nazionale   fascista   degli   agricoltori»   si
sostituiscono le seguenti: «col settore della cerealicoltura». 
 
  Alla fine del penultimo comma sono aggiunte  le  parole  «d'accordo
col settore della cerealicoltura». 
 
  Art. 1 sub 10: nel primo e  nel  secondo  periodo  dopo  le  parole
«degli incaricati  dell'Ente»,  sono  aggiunte  le  seguenti  «o  del
settore della cerealicoltura». 
 
  Art. 2 sub 12: e' soppresso.