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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1092

Provvedimenti contro l'urbanesimo. (039U1092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-8-1939
al: 18-2-1961
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuno puo' trasferire la propria residenza in  Comuni  del  Regno
capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti, o in  Comuni  di  notevole  importanza  industriale,
anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato
dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata
una proficua occupazione stabile nel  Comune  di  immigrazione  o  di
essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre  che  siano
assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza. 
 
  Il Ministro per l'interno determina d'accordo col Ministro  per  le
corporazioni, i Comuni d'importanza industriale  agli  effetti  della
presente legge.