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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1092

Provvedimenti contro l'urbanesimo. (039U1092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1939 al: 18-2-1961
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Art. 1



Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro per l'interno determina d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.