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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1008

Reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale. (039U1008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferme restando le norme  sul  reclutamento  degli  ufficiali  della
Milizia  nazionale  forestale  stabilite  col  R.  decreto-legge   23
dicembre 1937-XVI, n.  2359,  il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
foreste e' autorizzato a coprire sino a due terzi dei  posti  vacanti
di capo manipolo  in  servizio  permanente  effettivo  della  Milizia
nazionale forestale alla data dell'entrata in vigore  della  presente
legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra  i
giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze  agrarie,
che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una  delle
Forze armate dello Stato, che siano provvisti di  speciali  requisiti
morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi  di  concorso  e
che non abbiano superato il 28° anno di eta', salvo le  maggiorazioni
previste dalle disposizione di legge in vigore.