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LEGGE 5 maggio 1939, n. 719

Modificazioni agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV. (039U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1939, ad eccezione degli artt. 1 e 2 che entrano in vigore il 07/09/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2  del  R.  decreto-legge  12  agosto  1937-XV,  n.  1492,
convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, sono aggiunti i
seguenti due nuovi commi: 
 
  «I premi di natalita'  a  favore  dei  concessionari  dei  prestiti
familiari istituiti con l'art.  1  del  R.  decreto-legge  21  agosto
1937-XV, n.  1542,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  3
gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in  seguito  a  far  parte
delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle  provvidenze
demografiche di cui al precedente comma, sono ridotti delle quote  di
condono fissate dall'art. 9 di tale decreto. 
 
  «I premi di nuzialita' a  favore  dei  concessionari  dei  prestiti
familiari istituiti con l'art.  1  del  R.  decreto-legge  21  agosto
1937-XV, n.  1542,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  3
gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in  seguito  a  far  parte
delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle  provvidenze
di cui al primo comma del  presente  articolo  e  passino  a  seconde
nozze, sono ridotti dell'importo complessivo  degli  interessi  sulle
rate  di  prestito  ancora  da  restituire,  alla  data  del  secondo
matrimonio,  da  indicarsi  dall'Istituto  nazionale  fascista  della
previdenza  sociale  e  da  calcolarsi  come  se  il  prestito  fosse
fruttifero allo stesso tasso d'interesse fissato  per  i  mutui  alle
Provincie. Ai premi di natalita' si applicano le disposizioni di  cui
al comma precedente».