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REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939, n. 334

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita. (039U0334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 15-3-1939
al: 25-8-1939
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la tariffa generale  dei  dazi  doganali,  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto  15  settembre  1915,  n.  1373,  e  successive
disposizioni modificatrici e complementari; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di sostituire il  regime
fiscale di un'imposta di fabbricazione a quello vigente  della  tassa
di vendita sugli oli minerali e sui residui della loro lavorazione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituita  una  imposta  interna  di   fabbricazione   ed   una
corrispondente sovraimposta di  confine  sugli  oli  minerali  e  sui
prodotti della loro lavorazione nella misura  indicata  a  fianco  di
ciascuno di essi: 
 
  Oli greggi di petrolio naturali: 
 
  1) da usare direttamente come combustibili: 
 
a) nelle caldaie e nei forni . . . . . . . Q.le L. 4 
 
  b) nei motori . . . . . . . . . . . . . . . » » 98 
 
  2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 190 
 
  Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 335 
 
  Acqua ragia minerale . . . . . . . . . . . . » » 270 
 
  Petrolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 258 
 
  Olio da gas: 
 
  1) da usare direttamente come combustibili: 
 
  a) con densita' da 0,850 a 0,890 alla 
 
     temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » » 154 
 
  b) con densita' superiore a 0,890 alla 
 
     temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » » 98 
 
  2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 160 
 
  Lubrificanti: 
 
  1) oli bianchi . . . . . . . . . . . . . . . » » 180 
 
  2) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 160 
 
  Residui della lavorazione degli oli greggi di  petrolio,  naturali,
degli oli provenienti dalla lavorazione dei  catrami  paraffinici  di
lignite, di torba, di schisti e simili: 
 
  1) da usare direttamente come combustibili: 
 
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni: 
 
  alfa) densi . . . . . . . . . . . . . . . Q.le L. 4 
 
  beta) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . » » 4 
 
  piu' L. 1,05 per ogni unita' percentuale di oli distillanti fino  a
300° eccedente il 20, ma non il 30% per quintale. 
 
b) nei motori . . . . . . . . . . . . . . Q.le L. 98 
 
  2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 160 
 
  Paraffina solida . . . . . . . . . . . . . . » » 10 
 
  Vaselina: 
 
  a) naturale . . . . . . . . . . . . . . . . » » 80 
 
  b)artificiale a base di paraffina . . . . . » » 140 
 
  Sono esenti dalla imposta  o  sovrimposta,  di  cui  al  precedente
comma, i prodotti impiegati negli  usi  elencati  nella  tabella  A),
annessa al presente decreto. Sono invece applicate  aliquote  ridotte
ai prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella B), annessa al
presente decreto, nella misura stabilita nella tabella stessa. 
 
  Le esenzioni e le riduzioni,  di  cui  al  precedente  comma,  sono
accordate  sotto  l'osservanza  delle  modalita'  da  stabilirsi  dal
Ministero delle finanze.