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REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939, n. 334

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita. (039U0334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 25-8-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sostituire il regime fiscale di un'imposta di fabbricazione a quello vigente della tassa di vendita sugli oli minerali e sui residui della loro lavorazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) nelle caldaie e nei forni . . . . . . . Q.le L. 4

b) nei motori . . . . . . . . . . . . . . . » » 98

2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 190

Benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 335

Acqua ragia minerale . . . . . . . . . . . . » » 270

Petrolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 258

Olio da gas:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla

temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » » 154

b) con densità superiore a 0,890 alla

temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » » 98

2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 160

Lubrificanti:

1) oli bianchi . . . . . . . . . . . . . . . » » 180

2) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi . . . . . . . . . . . . . . . Q.le L. 4

beta) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . » » 4

più L. 1,05 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20, ma non il 30% per quintale.

b) nei motori . . . . . . . . . . . . . . Q.le L. 98

2) per altri usi . . . . . . . . . . . . . . » » 160

Paraffina solida . . . . . . . . . . . . . . » » 10

Vaselina:

a) naturale . . . . . . . . . . . . . . . . » » 80

b)artificiale a base di paraffina . . . . . » » 140

Sono esenti dalla imposta o sovrimposta, di cui al precedente comma, i prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella A), annessa al presente decreto. Sono invece applicate aliquote ridotte ai prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella B), annessa al presente decreto, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Le esenzioni e le riduzioni, di cui al precedente comma, sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze.