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REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939, n. 294

Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione. (039U0294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1939
al: 7-4-1980
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'urgente  ed  assoluta  necessita'  di  disciplinare  le
vendite straordinarie o di liquidazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con  i
Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie o di liquidazione
deve farne domanda alla Sezione commerciale del competente  Consiglio
provinciale delle corporazioni. 
 
  Soltanto  coloro   i   quali   abbiano   ottenuta   la   preventiva
autorizzazione della Sezione  commerciale  dei  Consigli  provinciali
delle corporazioni possono effettuare la vendita delle proprie  merci
sotto forma di vendita straordinaria o di  liquidazione,  secondo  le
modalita' contenute negli articoli seguenti. 
 
  In caso di urgenza, le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali
delle corporazioni possono delegare l'esame delle suddette domande ad
apposite commissioni costituite in seno alle Sezioni stesse.