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REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938, n. 1941

Modificazioni ai diritti metrici. (038U1941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.100; 
 
  Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890,  n.  7088
(serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 21 ottobre  1923,  n.  2367,  che  modifica  la
tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico; 
 
  Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che  integra  l'allegato
A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare i  diritti
di verificazione dei pesi e delle misure, dei misuratori  dei  gas  e
dei manometri campioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici,  fissati  dal  R.
decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, saranno, a  decorrere  dal  biennio
1939-40, riscossi in base alla tariffa, di cui alla  tabella  annessa
al presente decreto vistata, d'ordine Nostro,  dai  Ministri  per  le
finanze e per le corporazioni. 
 
  I diritti di verificazione prima dei pesi e delle  misure  e  degli
strumenti per pesare e per misurare, dei misuratoti dei  gas,  e  dei
manometri campioni, stabiliti dai decreti 21 ottobre 1923, n. 2367, e
7 aprile 1927, n. 544, saranno riscossi in base alla tariffa  di  cui
alla tabella predetta all'entrata in vigore del presente decreto.