stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 settembre 1938, n. 1655

Modificazioni al R. decreto 10 marzo l938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato per la risoluzione delle controversie relative. (038U1655)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-11-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;
Veduti il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e le norme integrative approvate con R, decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;
Veduto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;
Veduto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario;
Veduto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Veduto il R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, riguardante la liquidazione delle indennità e delle rendite per infortuni sul lavoro o per le malattie professionali del personale ferroviario;
Veduto l'art. 48, n. 2, del surricordato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2 del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, contenente disposizioni per la liquidazione delle indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative è abrogato e sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti medico-legali e, in ogni caso, non oltre 180 giorni da quello della emissione del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione o la causa della morte.
«Nel caso però che gli interessati non abbiano presentato prima della emissione del certificato medico di cui sopra tutti gli atti ed i documenti comprovanti il loro diritto e necessari alla liquidazione, il suddetto termine di 180 giorni decorrerà dalla presentazione o completamento dei detti atti e documenti.