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REGIO DECRETO 12 luglio 1938, n. 1324

Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina. (038U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-9-1938
al: 10-11-1997
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 487; 
 
  Visto il R. decreto 1 luglio 1920, n. 988; 
 
  Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' di regolare con nuove norme  le  concessioni
di ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare; 
 
  Udito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con  i
Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per
la grazia e giustizia e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli atti di coraggio rivolti a  salvare  vite  umane  in  mare,  ad
impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, e  quelli
di filantropia, e di perizia pure compiuti in mare, sono premiati con
le seguenti ricompense: 
 
  A) Atti di valore: 
 
  1) medaglia d'oro al valor di marina; 
 
  2) medaglia di argento al valor di marina; 
 
  3) medaglia di bronzo al valor di marina; 
 
  4) encomio. 
 
  B) Atti di filantropia e di perizia marinara: 
 
  1) medaglia d'oro di benemerenza marinara; 
 
  2) medaglia d'argento di benemerenza marinara; 
 
  3) medaglia di bronzo di benemerenza marinara.