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REGIO DECRETO 16 giugno 1938, n. 1275

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio. (038U1275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/1956)
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Testo in vigore dal: 1-4-1937
al: 13-1-1956
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333; 
 
  Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765; 
 
  Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV,  n.  1217,  convertito
nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; 
 
  Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276; 
 
  Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 25  gennaio  1937-XV,
n. 200; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito  nella
legge 24 maggio 1926, n. 898; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto  1935  XIII,
n. 1765; 
 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  di  amministrazione  per  le
poste ed i telegrafi; 
 
  Sentito il Comitato  consultivo  per  le  assicurazioni  sociali  e
private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia,  per
le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria degli  infortuni  sul
lavoro di cui ai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15  dicembre
1936, n. 2276, in quanto  addetti  ai  lavori  attinenti  ai  servizi
meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli  impiegati
ed agenti di ruolo e fuori ruolo e fra questi ultimi  quelli  assunti
con contratto a termine, gli agenti con obbligazione personale,  come
pure i fattorini, gli agenti rurali (collettori e  portalettere)  gli
operai e quelli assunti anche provvisoriamente per lavori li fatica. 
 
  E'  compreso  nell'assicurazione   anche   il   personale   postale
telegrafico in servizio continuativo di  Milizia  postelegrafica,  in
quanto    disimpegni    il     servizio     stesso     nell'interesse
dell'Amministrazione. 
 
  L'assicurazione e' inoltre obbligatoria  per  gli  ispettori  ed  i
capilinea limitatamente al rischio ferroviario, marittimo e  lacuale,
quando viaggiano sugli ambulanti e natanti. 
 
  E' infine escluso  dall'assicurazione  il  personale  addetto  agli
uffici amministrativi e contabili quali che siano le mansioni da esso
disimpegnate.