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REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938, n. 1020

Istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica. (038U1020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 287 (in G.U. 28/02/1939, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054; 
 
  Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084; 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; 
 
  Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale  e'  stato
convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, numero 1069; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 marzo 1931-XII, n. 383; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta  di  provvedere  con
l'anno scolastico 1937-38 alla istituzione e regificazione  di  nuove
scuole ed istituti di  istruzione  tecnica  ed  alla  istituzione  di
classi collaterali nei corsi preparatori  annessi  ai  Regi  istituti
tecnici agrari ed industriali e nei corsi superiori dei Regi istituti
tecnici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Duce,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,
Ministro per l'interno, e del Ministro per l'educazione nazionale, di
concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti: 
 
  a) in Milano, un Regio istituto  tecnico  industriale  con  annessa
Regia scuola tecnica industriale; 
 
  b) in Udine, un Regio istituto tecnico  industriale  con  indirizzo
specializzato aeronautico mediante contemporanea  soppressione  della
Regia scuola tecnica industriale della stessa citta'; 
 
  c) in Prato, presso il Regio istituto tecnico industriale, il corso
inferiore completo; 
 
  d) in Roma (Lido) un Regio istituto tecnico nautico  con  un  corso
inferiore ed il corso superiore con i tre indirizzi specializzati  di
capitani, macchinisti e costruttori; 
 
  e) in Roma, una Regia scuola  di  magistero  professionale  per  la
donna con annessa Regia scuola professionale femminile; 
 
  f) in Siena, una Regia scuola professionale femminile; 
 
  g) in La Spezia, una Regia scuola tecnica industriale; 
 
  h) in Murano, una Regia  scuola  tecnica  industriale  con  annessa
Regia  scuola  di  avviamento  professionale  specializzata  per   la
lavorazione del vetro; 
 
  i) in Cesena, Monza e  Viadana,  presso  i  Regi  istituti  tecnici
inferiori; la sezione commerciale ad indirizzo amministrativo; 
 
  i) in Nuoro, Rocca S.  Cuciano,  S.  Dona'  di  Piave,  Tarvisio  e
Taurianova, un Regio istituto tecnico inferiore isolato. 
 
  Le istituzioni di cui al presente articolo avranno  luogo  con  gli
effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX,  n.
889.