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REGIO DECRETO 14 marzo 1938, n. 643

Disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute. (038U0643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-6-1938
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186,  che  istituisce
il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XV,  n.  1928,  che  eleva  il
Sottosegretariato predetto a  Ministero  per  gli  scambi  e  per  le
valute; 
 
  Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i poteri e le facolta'  attribuite  al  Sottosegretariato  di
Stato per gli scambi e per le valute  con  provvedimenti  legislativi
emanati precedentemente alla pubblicazione del presente decreto  sono
trasferiti al Ministero per gli scambi e per le valute. 
 
  I provvedimenti ministeriali adottati in materia di competenza  del
Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, s'intendono emanati
dal Ministro e dal Ministero per gli scambi e per le valute.