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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 gennaio 1938, n. 137

Tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri. (038U0137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-3-1938 al: 9-2-2011
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IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Vista la deliberazione della Corporazione delle professioni e delle arti in data 25 giugno 1937-XV, che stabilisce, su richiesta del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri, e con l'assenso del Capo del Governo, la tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri;
Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 11 dicembre 1937-XVI, che approva la tariffa ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, numero 163, e del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto

l'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163; Decreta:

Art. 1



È disposta la pubblicazione dell'allegata tariffa nazionale per le prestazioni professionali dei ragionieri, stabilita dalla Corporazione delle professioni e delle arti, vista dal segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.