stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1938, n. 111

Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari. (038U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 624 (in G.U. 02/06/1938, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-3-1938
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 novembre  1919,  n.  2318,  convertito
nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle
leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia; 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, convertito  nella
legge 14 dicembre 1931, n. 1727; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  mantenere  a  favore  degli  Istituti
autonomi per le case popolari le agevolazioni  tributarie  consentite
dal comma 2° dell'art. 32 del R. decreto-legge 30 novembre  1919,  n.
2318; 
 
  Considerata la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale e' conferita  al
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facolta'  di
firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli istituti per costruzione di case popolari  continueranno  oltre
il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci  anni  a  decorrere  da
tale data ad usufruire delle agevolazioni tributarie di cui  all'art.
32, secondo comma, del R. decreto-legge 30 novembre  1919,  n.  2318,
richiamato nell'art. 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343,
e nell'art. 2 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941,  anche  se
sia decorso il termine di dieci anni dalla loro  costituzione  e  sia
oltrepassato il capitale di lire duecentomila. 
 
  Le normali tasse pagate dai suddetti enti dal 1° gennaio 1936  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sono  soggette  a
rimborso. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Il Ministro proponente e'  autorizzato  a  presentare  il  relativo
disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1938 - Anno XVI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Di Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo registro 395, foglio 16. - Mancini.