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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1728

Nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie. (037U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2562 (in G.U. 26/02/1938, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-11-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  emanare  nuove
disposizioni per agevolare la concessione di filovie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La concessione di filovie e' accordata con decreto  Reale,  sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la  dichiarazione
di pubblica utilita'. 
 
  La concessione ha la durata massima di anni trenta salvo rinnovo. 
 
  Gli atti relativi alla concessione e quelli con cui gli enti locali
accordano sussidi sono soggetti alla registrazione con diritto fisso. 
 
  Per le espropriazioni  occorrenti  in  sede  di  costruzione  o  di
aumenti patrimoniali, per le azioni di sequestro e di pignoramento da
parte di terzi e per la sorveglianza governativa sulla costruzione  e
sull'esercizio, valgono le disposizioni riguardanti le tramvie. 
 
  Ad ogni altro effetto le filovie sono equiparate  agli  autoservizi
di linea.