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REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1937, n. 1048

Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera. (037U1048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 1938, n. 2233 (in G.U. 18/03/1939, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-7-1937
al: 31-12-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare  disposizioni
per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni  familiari
ai prestatori d'opera; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni  e  coi  Ministri
per l'interno, per  la  grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per
l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' obbligatoria la corresponsione di assegni familiari, per i figli
a carico, ai  capi  famiglia  che  prestino  lavoro  retribuito  alle
dipendenze di altri. 
 
  Gli assegni non spettano: 
 
a) agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a  mese,
superi le lire 2000; 
 
b)  ai  domestici  e  al  personale  addetto  in  genere  ai  servizi
familiari; 
 
c) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre  il  terzo  grado
del datore di lavoro; 
 
d) ai lavoratori a domicilio; 
 
e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari. 
 
  Sono compresi invece fra i prestatori d'opera indicati al 1°  comma
i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche  di  fatto,
che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli  enti
stessi.