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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936, n. 2509

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365. (036U2509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1318 (in G.U. 10/08/1937, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1937
al: 15-12-2009
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti  la
leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta  ed  urgente  di  apportare  alcune
modifiche al predetto testo unico 28 luglio 1932-X, numero 1365; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina,  di  concerto  coi
Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri,  per  le  colonie,
per la grazia e  giustizia,  per  le  finanze,  per  la  guerra,  per
l'aeronautica, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti  la  leva
marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n.  1365,  sono
apportate le varianti di cui agli articoli seguenti: