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REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935, n. 894

Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni. (035U0894)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1936, n. 334 (in G.U. 11/03/1936, n. 59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-6-1935
al: 25-4-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  con
speciali mezzi di entrata al funzionamento dell'attuale regime  degli
scambi con l'estero; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri per gli  affari  esteri,  per  le
corporazioni, per l'agricoltura e  le  foreste  e  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sulle merci la cui importazione nel Regno e' subordinata a permesso
o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con  l'estero  e'
istituito uno speciale diritto di licenza, nella misura del  tre  per
cento del valore delle merci ammesse all'importazione.