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LEGGE 27 maggio 1935, n. 835

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni. (035U0835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1935
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Testo in vigore dal: 12-6-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
riguardante la istituzione e il funzionamento  del  tribunale  per  i
minorenni con le seguenti modificazioni: 
 
  Il 2° comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Al procuratore del Re presso il tribunale per i  minorenni  spetta
di promuovere  ed  esercitare  l'azione  penale  per  tutti  i  reati
commessi dai minori degli anni  18  nel  territorio  della  Corte  di
appello o delle sezione di Corte  di  appello  in  cui  e'  istituito
tribunale per i minorenni, e percio' a lui  sono  trasmessi  tutti  i
rapporti, i referti,  le  denunzie,  le  querele,  le  istanze  e  le
richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18». 
 
  All'articolo 12, 1°  comma,  le  parole:  «ogni  quinquennio»  sono
sostituite dalla altre: «ogni triennio». 
 
  Il 1° comma dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del  presidente
di esso  i  provvedimenti  che  le  leggi  vigenti  deferiscono  alla
competenza del tribunale o  del  presidente  relativi:  all'esercizio
della patria potesta' o della tutela, preveduti negli  articoli  221,
222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile; alla impugnazione avverso
la deliberazione del consiglio di famiglia, nella  ipotesi  preveduta
nell'articolo 278; alla interdizione  del  minore  emancipato  o  del
minore non emancipato nell'ultimo anno della  minore  eta'  preveduti
negli articoli 324 e  325  dello  stesso  Codice;  all'esercizio  del
commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12  e  15  del
Codice di  commercio;  all'ammissione  nei  manicomi  degli  alienati
minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi  stessi,  a
termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36». 
 
  Ordiniamo che la presente  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  Spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 maggio 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         Mussolini - Solmi - Di Revel 
 
  Visto il Guardasigilli: Solmi.