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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1935, n. 441

Norme sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale. (035U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 12 settembre 1935, n. 1745 (in G.U. 08/10/1935, n. 235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1935 al: 17-8-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di modificare le attribuzioni del Comitato corporativo centrale;
Sentito il parere del Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Oltre le attribuzioni previste dalla legge 20 marzo 1930, n. 206, dal R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, e dalla legge 5 febbraio 1934, n. 163, il Comitato corporativo centrale esercita, previa autorizzazione del Capo del Governo, tutte le funzioni assegnate agli altri organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

L'assemblea generale, le sezioni del Consiglio e il Comitato corporativo centrale hanno facoltà di apportare emendamenti alle norme ed alle tariffe che vengono sottoposte alla loro approvazione e di subordinare all'accoglimento delle modificazioni che ritengano necessarie l'approvazione degli accordi stipulati dalle Associazioni sindacali interessate.