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REGIO DECRETO 20 dicembre 1934, n. 2299

Proroga al 31 dicembre 1935 delle disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relativo alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori. (034U2299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1935
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  In virtu' delle facolta' a Noi delegate dall'art. 23 della legge  3
aprile 1926, n. 563; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare al 31 dicembre  1935  le  norme
relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori; 
 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  per   la   disciplina   delle
contribuzioni sindacali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  corporazioni  e  per
l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,  per
le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogate al 31 dicembre 1935 le disposizioni del  R.  decreto
1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie  e
dei contributi sindacali obbligatori.