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REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1990

Assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000. (034U1990)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 633 (in G.U. 21/05/1935, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-12-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito  nella
legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riflettente  l'ordinamento   delle
ricevitorie postali e telegrafiche; 
  Visto il R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1414, circa il  conferimento
delle ricevitorie medesime; 
  Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente  l'assegnazione
obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni
e nelle aziende private; 
  Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente  l'estensione  ai
cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni
delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21  agosto  1921,  n.  1312,  e  3
dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione  riguardante  la
protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; 
  Visto l'art. 1  del  R.  decreto-legge  5  luglio  1934,  n.  1176,
riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni
ai pubblici impieghi; 
  Vista la legge 13 aprile 1933, n.  336,  contenente  la  delega  al
Governo del Re della facolta' di rivedere le norme relative a tutti i
servizi delle  comunicazioni  postali,  telegrafiche,  telefoniche  e
radioelettriche e di riunirle in testo organico; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessita' di provvedere in  via
straordinaria e sollecita al  conferimento  della  titolarita'  delle
ricevitorie postali e telegrafiche di  limitata  importanza  ed  alla
precisazione della portata e dei limiti della  delega,  accordata  al
Governo del Re dalla succitata legge 13 aprile 1933, n. 336; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministro  per  le  comunicazioni  ha   facolta',   sentita   la
Commissione centrale  delle  ricevitorie,  di  conferire,  una  volta
tanto, mediante concorso: 
  a) la titolarita' di ricevitorie con retribuzione fino a lire 8000,
disponibili alla data di pubblicazione  del  presente  decreto,  agli
invalidi della guerra o della causa fascista, di cui  alle  leggi  21
agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; 
  b) la titolarita' delle ricevitorie con retribuzione  fino  a  lire
8000  che  risultassero  non  assegnate  dopo  l'applicazione   della
precedente lettera a) e di quelle con retribuzione da oltre lire 8000
fino a lire  14.000,  disponibili  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, ai gerenti ed ai supplenti delegati con complessiva
anzianita' di servizio non inferiore a tre  anni,  appartenenti  alle
categorie  elencate  ai  numeri  da  1  a  8  dell'art.  1   del   R.
decreto-legge 5 luglio 1934, n.  1176,  osservando  quanto  stabilito
dall'articolo stesso. 
  Nella valutazione dei meriti si terra' conto anche del fatto che il
servizio prestato dal gerente abbia avuto luogo nello stesso  ufficio
a cui egli concorre.