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REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1602

Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio. (034U1602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-10-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 novembre  1926,  n.  2032,  con  la  quale  venne
concessa delega al Governo di emanare norme  legislative  di  riforma
delle disposizioni vigenti sulla proprieta' industriale; 
 
  Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, per l'interno,  per  gli  affari
esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto
con i Ministri per le colonie, per la  grazia  e  giustizia,  per  le
finanze e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il diritto di privativa industriale per un'invenzione,  un  modello
di utilita', un modello o disegno ornamentale consiste nella facolta'
esclusiva di attuare l'invenzione, il  modello  o  il  disegno  e  di
trarne profitto nel territorio dello stato, entro i  limiti  ed  alle
condizioni previste da questo decreto. 
 
  Tale facolta' esclusiva si  estende  anche  al  commercio  ed  alla
introduzione  nel  territorio  dello  Stato  del   prodotto   a   cui
l'invenzione, il modello o il disegno si riferiscono.