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REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1602

Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio. (034U1602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2032, con la quale venne concessa delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il diritto di privativa industriale per un'invenzione, un modello di utilità, un modello o disegno ornamentale consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione, il modello o il disegno e di trarne profitto nel territorio dello stato, entro i limiti ed alle condizioni previste da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio ed alla introduzione nel territorio dello Stato del prodotto a cui l'invenzione, il modello o il disegno si riferiscono.