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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 563

Disposizioni per la riduzione delle pigioni. (034U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1934, n. 1037 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-4-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di adeguare  le  pigioni
per le  locazioni  degli  immobili  urbani  alle  condizioni  attuali
dell'economia generale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato di concerto coi Ministri Segretari di Stato  per  la  grazia  e
giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le pigioni per le locazioni degli immobili urbani sono ridotte: 
 
  a) del 12  per  cento  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione,
compresi quelli in uso di collegi e altre comunita'; 
 
  b) del 15 per cento per gli immobili adibiti  a  botteghe,  uffici,
alberghi, cliniche sanitarie, magazzini, e,  in  genere,  ad  uso  di
esercizio commerciale o industriale. 
 
  Qualora uno  stesso  immobile  sia  adibito  in  parte  ad  uso  di
abitazione e in parte ad uso diverso, e  il  prezzo  di  affitto  sia
unico, la misura della riduzione  verra'  applicata  avendo  riguardo
all'uso prevalente. 
 
  In caso di contestazione decidera' il pretore del Mandamento, senza
formalita' di procedura, con provvedimento non soggetto a gravame.