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LEGGE 8 febbraio 1934, n. 331

Stato giuridico della gente dell'aria. (034U0331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-3-1934
al: 3-6-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti della  presente  legge  sono  considerate  come  gente
dell'aria le seguenti due categorie di personale: 
 
  La prima comprende: 
 
  a) il  personale  destinato  al  comando  ed  al  pilotaggio  degli
aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo; 
 
  b)  il  personale  addetto  agli  apparati  motori  ed  agli  altri
macchinari di bordo; 
 
  c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo. 
 
  La seconda comprende: 
 
  a) il personale tecnico direttivo dei  cantieri  e  delle  officine
aeronautiche; 
 
  b) i capiscalo; 
 
  c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle
linee civili, di campi scuola e di collaudo.