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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2426

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Toscana (Anghiari ed altri) ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8 e degli articoli 29 e 30 della regge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-6-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore  agli  studi
di  Firenze  dei  contributi  da  consolidare  per   gli   ex   corsi
integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi  corsi  secondari  di
avviamento professionale, e  le  deliberazioni  di  accettazione  dei
Comuni interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento il nomine  di
Anghiari esegui delle spese in conto del contributo  da  esso  dovuto
per il funzionamento di quel Regio  corso  secondario  di  avviamento
professionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e  Pisa,
riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare  alla
Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge
7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile  1932,  n.
490, il cui ammontare rimane stabilito,  per  il  periodo  1°  luglio
1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso,  il
quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.