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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2426

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Toscana (Anghiari ed altri) ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8 e degli articoli 29 e 30 della regge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2426)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Firenze dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento il nomine di Anghiari esegui delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento di quel Regio corso secondario di avviamento professionale;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.