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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1607

Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi. (033U1607)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1934, n. 212 (in G.U. 26/02/1934, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-12-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche  sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e sue
successive modificazioni; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la urgente ed assoluta  necessita',  nella  imminenza  del
passaggio allo Stato delle scuole dei Comuni autonomi, di  modificare
le vigenti disposizioni relative alla proroga della  efficacia  delle
graduatorie dei concorsi magistrali banditi dai Comuni medesimi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con  il  Ministro  Segretario  di
Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai Comuni, che con l'autorizzazione del Ministro  per  l'educazione
nazionale, abbiano gia' proceduto, in applicazione dell'art. 4 del R.
decreto 25 giugno 1931, n. 945, all'estensione delle graduatorie  dei
concorsi magistrali banditi anteriormente all'entrata in  vigore  del
R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1804, e' data facolta'  di  estendere
ulteriormente le graduatorie medesime nei confronti dei candidati che
abbiano conseguito la  idoneita'  con  la  votazione  complessiva  di
78/150.