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REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1314

Regime fiscale degli oli di semi. (033U1314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1934, n. 231 (in G.U. 28/02/1934, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-11-1933
al: 21-9-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il testo unico di leggi d'imposta sulla  fabbricazione  degli
oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare il  regime
fiscale degli oli di semi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' stabilita un'imposta di fabbricazione nella misura di L. 65  per
quintale sugli oli di semi di ogni specie prodotti nel Regno  sia  da
semi esteri sia da semi nazionali. 
 
  Nella stessa misura e' stabilita una sovratassa di confine per  gli
oli di semi importati dall'estero. 
 
  La imposta e'  dovuta  indipendentemente  dalla  qualita'  e  dalla
destinazione del prodotto, eccezione fatta per gli oli  destinati  ad
esclusivo uso medicinale quando siano preparati nelle farmacie.