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REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1311

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente i lavori discontinui agli effetti della legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. (033U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1934)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-1-1934
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del Regio decreto suddetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce:

«N. 42
((Personale addetto ai carriponti))
, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 338, foglio 47. - Mancini.