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REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1286

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio. (033U1286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-10-1933
al: 26-5-1958
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico delle, leggi e delle norme  giuridiche  sulla
istruzione elementare approvato con R. decreto 5  febbraio  1928,  n.
577; 
 
  Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 41 del testo unico approvato con  R.  decreto  5  febbraio
1928, n. 577, e' sostituito il seguente: 
 
  «Sono istituite sei scuole magistrali con il  fine  di  formare  le
insegnanti per le scuole del grado preparatorio. E' compresa in  tale
numero quella a tipo speciale istituita col  R.  decreto  5  febbraio
1928, n. 781. 
 
  «Le convenzioni con gli Enti locali per  la  istituzione  di  dette
scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per  la
educazione nazionale di concerto con quello per le finanze».