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REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1096

Modificazioni al R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. (033U1096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-9-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 14 e 88 del R. decreto 5 maggio  1910,  n.  472,
che approva il regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico)
16 luglio 1905, n. 616, sul  credito  fondiario,  e  delle  leggi  22
dicembre 1905, n. 592 e 22 dicembre 1907, n. 794; 
 
  Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La facolta' di creare cartelle per serie distinte in ciascun saggio
d'interesse, prevista  per  il  solo  Istituto  italiano  di  credito
fondiario dall'art. 88 del R. decreto  5  maggio  1910,  n.  472,  e'
estesa a tutti gli istituti  autorizzati  ad  esercitare  il  credito
fondiario. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1933 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                     MUSSOLINI - JUNG 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 335, foglio 149. - MANCINI.