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REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 1

Prove per l'avanzamento anticipato degli ufficiali inferiori anziani del Regio esercito che hanno partecipato alla guerra. (033U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1933
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
Vista  la  legge  11  marzo  1926,  n.  398,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; 
 
Viste le norme esecutive, in data 2 aprile e 7 luglio  1926,  per  la
prima applicazione della predetta legge; 
 
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626,  concernente  provvedimenti
inerenti ai quadri del Regio esercito; 
 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari
della guerra ; 
 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
Le prove (facoltative) di avanzamento alle quali a norma dell'art.  2
della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, debbono  essere  sottoposti  i
capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio  che
si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata  legge,
per conseguire l'avanzamento anticipato al grado  di  maggiore,  sono
quelle stesse che i capitani delle anzidette  armi  sono  chiamati  a
sostenere per conseguire l'avanzamento  ad  anzianita',  a  mente  di
quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1926, n. 398.