stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1250

Modificazioni al R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato. (032U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1789 (in G.U. 21/01/1933, n. 17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-10-1932
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1932,  n.  182,  che  accorda
agevolazioni fiscali per lo zucchero  impiegato  nella  fabbricazione
del latte condensato; 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   precisare   e
disciplinare le anzidette agevolazioni; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il latte  condensato  ammesso  a  godere  dell'agevolezza,  di  cui
all'art. 1. del decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182,  deve  essere
ottenuto con la evaporazione parziale del latte  naturale,  al  quale
sia stato aggiunto zucchero prima della concentrazione. 
  Il prodotto finito deve essere sciropposo, deve contenere  zucchero
(saccarosio) in quantita' non superiore al 40 per cento  del  proprio
peso e non puo' essere estratto dagli stabilimenti produttori, per la
immissione in consumo, se non confezionato in recipienti  chiusi,  di
peso non superiore ad un chilogramma, compreso il recipiente.