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REGIO DECRETO 27 agosto 1932, n. 1127

Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina. (032U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-9-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche  sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 
  Veduto l'art. 1, n. 3. della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  II Regio provveditore agli studi per  la  Venezia  Tridentina,  per
provvedere ai posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole del
territorio  dei  Comuni  e  delle   frazioni   di   Comune   indicati
nell'allegato A, annesso al  presente  decreto  e  firmato,  d'ordine
Nostro, dal Ministro proponente, ha facolta' di accogliere le domande
di  trasferimento  presentate  dai  maestri  appartenenti  ai   ruoli
regionali delle Amministrazioni  scolastiche,  indipendentemente  dai
limiti di cui all'ultimo  comma  dell'art.  141  del  testo  unico  5
febbraio 1928, n. 577. 
  I  trasferimenti  disposti  ai  sensi  del  precedente  comma  sono
deliberati  dal  provveditore  agli  studi  anche  in   deroga   alle
condizioni e norme dell'art. 144 e dell'ultimo  comma  dell'art.  146
(sostituito dall'art. 12 del R. decreto 17 marzo 1930,  n.  727)  del
citato testo unico e ad ogni altra disposizione vigente in merito  ai
trasferimenti per domanda. 
  Contro  tali  trasferimenti  non  e'   ammesso   che   il   ricorso
straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del  Consiglio  di
Stato. 
  Rimane ferma la disposizione dell'art. 11 del R. decreto  17  marzo
1930, n. 727, per  quanto  concerne  i  posti  vacanti  nelle  scuole
suddette,  riservati  ai  trasferimenti   per   esigenze   dell'Opera
nazionale Balilla. 
  Ai maestri trasferiti ai sensi  del  presente  articolo  e'  dovuta
l'indennita'  di'  trasferimento,  stabilita  dall'art.  344,  ultimo
comma, del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.