REGIO DECRETO 27 agosto 1932 , n. 1127

Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina. (032U1127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto l'art. 1, n. 3. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



II Regio provveditore agli studi per la Venezia Tridentina, per provvedere ai posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole del territorio dei Comuni e delle frazioni di Comune indicati nell'allegato A, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, ha facoltà di accogliere le domande di trasferimento presentate dai maestri appartenenti ai ruoli regionali delle Amministrazioni scolastiche, indipendentemente dai limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 141 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.
I trasferimenti disposti ai sensi del precedente comma sono deliberati dal provveditore agli studi anche in deroga alle condizioni e norme dell'art. 144 e dell'ultimo comma dell'art. 146 (sostituito dall'art. 12 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727) del citato testo unico e ad ogni altra disposizione vigente in merito ai trasferimenti per domanda.
Contro tali trasferimenti non è ammesso che il ricorso straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Rimane ferma la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727, per quanto concerne i posti vacanti nelle scuole suddette, riservati ai trasferimenti per esigenze dell'Opera nazionale Balilla.
Ai maestri trasferiti ai sensi del presente articolo è dovuta l'indennità dì trasferimento, stabilita dall'art. 344, ultimo comma, del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 2



Il provveditore agli studi per la Venezia Tridentina ha facoltà, per speciali esigenze del servizio nelle scuole di cui all'art. 1, di destinarvi, con trasferimenti per motivi di servizio, a norma dell'art. 142 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, insegnanti elementari della regione.
L'assegnazione della sede, ancorché disposta in corso d'anno scolastico, ha carattere definitivo.
Per le stesse esigenze il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di destinare nelle scuole anzidette insegnanti elementari da altre regioni, mediante trasferimento disposto a norma dell'art. 143 del testo unico citato.
Nei provvedimenti disposti per motivi di servizio ai sensi dei precedenti commi non è richiesta la specifica indicazione dei motivi stessi, di cui all'art. 142 del testo unico citato.
Contro i provvedimenti stessi non è ammesso che il ricorso straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 3



I maestri elementari che abbiano prestato almeno un quinquennio di ininterrotto ed effettivo servizio di ruolo nelle scuole di cui all'art. 1 ed abbiano complessivamente dieci anni di effettivo servizio di ruolo, qualora chiedano il trasferimento in altra zona della Venezia Tridentina ovvero in altra regione, avranno la preferenza su ogni altro aspirante nella scelta delle sedi effettivamente vacanti, comprese negli elenchi che i provveditori agli studi pubblicano a norma dell'art. 333 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.
Agli effetti di cui al precedente comma, il computo del quinquennio decorre dalla data della assunzione in servizio nelle scuole anzidette per coloro che vi siano trasferiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e dall'inizio dell'anno scolastico 1932-33 per coloro che già vi prestino servizio alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4



A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1932-33, il servizio di ruolo prestato dagli insegnanti elementari nelle scuole di cui all'art. 1 è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio e della liquidazione della pensione, con l'aumento di un terzo.
Gli insegnanti straordinari che vengono destinati alle scuole anzidette debbono in ogni caso compiere il periodo triennale di prova per la nomina a ordinario. Conseguita tale nomina, il servizio di straordinario è computato con la sopravalutazione di un terzo agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado di ordinario.
Gli stessi benefici spettano agli insegnanti delle scuole non classificate funzionanti nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui all'art. 1. A questi insegnanti, peraltro, la sopravalutazione del servizio agli effetti di carriera è calcolata all'atto della loro nomina a ordinario nel ruolo delle scuole classificate.
Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le norme per la valutazione, da parte del Monte pensioni degli insegnanti elementari, dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza, previsto dal presente articolo.
I benefici di cui all'art. 3 e al primo comma del presente articolo sono concessi anche al personale ispettivo e direttivo titolare rispettivamente di circoscrizioni e di circoli che comprendano qualche Comune o frazione di Comune di cui all'art. 1.

Art. 5



È istituito un ruolo speciale di trenta posti di insegnante di religione nelle scuole elementari dipendenti dal Regio Provveditore agli studi della Venezia Tridentina.
Questi insegnanti sono prescelti e nominati dal Regio provveditore, sentito l'Ordinario diocesano.
Ad essi, salvo quanto dispongono i successivi articoli 6 e 7, si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico ed economico dei maestri elementari.

Art. 6



La nomina di cui all'articolo precedente conferisce la titolarità di un posto di insegnante di ruolo per l'insegnamento religioso; ma è in facoltà del Regio provveditore agli studi di adibire tali insegnanti anche all'insegnamento del canto.
Il Regio provveditore agli studi ha facoltà di avvalersi dell'opera degli insegnanti di religione non soltanto nella sede ad essi assegnata, ma anche in altre sedi viciniori.
Gli insegnanti di religione, che si recano in sede diversa da quella ove sono titolari, hanno diritto alla liquidazione delle indennità di viaggio e di soggiorno a norma di legge.

Art. 7



Quando si tratti di giudicare un insegnante di religione, del Consiglio di disciplina presso il Provveditorato della Venezia Tridentina fa parte un rappresentante della Curia Arcivescovile di Trento in sostituzione dell'insegnante elementare.

Art. 8



Un Comitato con sede in Trento sopraintende alla erogazione dei fondi per l'assistenza scolastica nel territorio di cui all'art.
1.
Il Comitato è presieduto dal Regio provveditore agli studi ed è composto da un rappresentante della Prefettura di Bolzano, da un rappresentante dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta, dal presidente del Comitato provinciale di Bolzano dell'Opera nazionale Balilla, da due ispettori scolastici e da due direttori didattici governativi.

Art. 9



Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Gualdo Tadino, addì 27 agosto1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Ercole - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 324, foglio 68. - Mancini.


Allegato A (articolo1)


I.-PROVINCIA DI TRENTO.



I.-PROVINCIA DI TRENTO.

a) 1.Comune di Bronzolo, capoluogo e frazioni;
2. » » Cortaccia, capoluogo e frazioni;
3. » » Cortina all'Adige, capoluogo e frazioni;
4. » » Egna, capoluogo e frazioni;
5. » » Magrè, capoluogo e frazioni;
6. » » Montagna, capoluogo e frazioni;
7. » » Ora, capoluogo e frazioni;
8. » » Salorno, capoluogo e frazioni;
9. » » Termeno, capoluogo e frazioni;
10. » » Valdagno di Trento, capoluogo e frazioni.

b) 1. Frazioni Lauregno, Proves e Sinablama del comune di Rumo;
2. Frazioni Senala e San Felice del comune di Fondo;
3. Capoluogo e frazione Molini di Trodena del comune di Trodena.
4. Frazione Anterivo del comune di Capriana.

II. - PROVINCIA DI BOLZANO


Tutti i comuni della Provincia (capoluoghi e frazioni).



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.