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REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 982

Aggiunta di una voce alla tabella dei lavori stagionali, approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, agli effetti della limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. (032U0982)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1932
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1932

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 15 manzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:


Parte di provvedimento in formato grafico


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 87. - Mancini.