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REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1932, n. 533

Esonero dall'imposta sulla energia elettrica consumata a bordo delle navi. (032U0533)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1859 (in G.U. 30/01/1933, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-6-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto l'art. 3, ultimo capoverso, del  testo  unico  di  legge  per
l'imposta sul gas e sull'energia  elettrica,  approvato  con  decreto
Ministeriale 8 luglio 1924; 
  Ritenuta la necessita' urgente di modificare la disposizione di cui
al sovraccennato art. 3, ultimo capoverso, del testo unico di legge; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo capoverso  dell'art.  3  del  testo  unico  di  legge  per
l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con
decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e' sostituito dal seguente: 
  «Sono da considerare come officine,  agli  effetti  della  presente
legge, anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su
veicoli, escluso le navi, i carri e le vetture automobili.  Per  tali
apparati non ha luogo la  limitazione  di  cui  all'art.  2,  secondo
comma, e l'imposta viene pagata mediante canone di abbonamento».