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REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1932, n. 372

Norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (032U0372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1932, n. 881 (in G.U. 04/08/1932, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1932
al: 16-10-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Veduto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923,  n.  2311,  concernente
norme per il trattamento giuridico ed economico del  personale  delle
ferrovie, tramvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione; 
  Veduto il R.  decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  concernente  il
coordinamento delle norme sulla  disciplina  giuridica  dei  rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento  giuridico-economico
del personale suddetto; 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  emanare  norme
eccezionali  per  l'anticipato  collocamento  a   riposo   di   detto
personale; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro per le corporazioni, di
concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le finanze e  per  la
giustizia e gli affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la durata di un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le aziende esercenti tramvie, ferrovie e  linee  di
navigazione interna, alle quali si applica il R.  decreto  8  gennaio
1931, n. 148, hanno facolta' di collocare  a  riposo  gli  agenti  di
ruolo, inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  o
alle Casse speciali di previdenza istituite presso  le  aziende,  che
abbiano raggiunto i 55 anni di eta', se in servizio attivo,  o  i  60
anni, se in servizio sedentario, sempre che abbiano almeno 20 anni di
servizio utile per la pensione, tenuto conto per gli  inscritti  alla
Cassa  nazionale  assicurazioni  sociali  anche  dell'art.   21   del
regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.