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REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. 1474

Nuove tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (031U1474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito  nella
legge 30 marzo 1930, n. 247; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, convertito nella
legge 18 dicembre 1930, n. 1750; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito  nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36,  convertito  nella
legge 24 maggio 1926, u. 898; 
 
  Visto il R. decreto 3 gennaio 1.926, n. 88; 
 
  Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1620; 
 
  Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di provvedere, in base  ai  criteri  di
riduzione  dettati  dal  citato  R.  decreto-legge  n.   1457,   alla
determinazione dei nuovi ruoli organici del personale dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, adeguandoli alle effettive necessita'
dei  servizi  derivanti  dalla  completa  attivazione  dei   circuiti
telefonici nazionali ed  internazionali  della  rete  interurbana  in
cavi; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per  le  finanze  e  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tabella del  personale  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici, annessa al R.  decreto-legge  14  giugno  1925,  n.  884,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e le  disposizioni  che
la modificano, contenute nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n.  36,
e nei Regi decreti 20 agosto 1926 n. 1620, e 14 giugno 1928, n. 1573,
sono abrogate.