stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1463

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (031U1463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 20-12-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Pavia, approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2229, e 30 ottobre 1930, n. 1931; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1 e 8O del R. decreto  30  settembre  1928,  n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della R. Universita' di Pavia,  approvato  e  modificato
con i Regi decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato nel modo
seguente: 
  Sono soppressi gli articoli 66 e 68 ed e' in conseguenza modificata
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti; 
  Art.  24.  -  Allo  elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'   di
giurisprudenza e' aggiunto, col n. 24 l'insegnamento  di  «Diritto  e
procedura tributaria». 
  Art. 26. - L'ultima parte del primo periodo e' cosi' modificata: «.
. . purche' il numero delle materie non sia inferiore a 18 tanto  per
la   laurea   in   giurisprudenza   che   per   quella   in   scienze
economico-sociali». 
  Art. 29. - Nella frase «. . . frequentando i corsi e sostenendo gli
esami in cinque materie . . .», alla parola «cinque» e' sostituita la
parola «sei». 
  Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
  «In ogni caso i laureati in scienze economico-sociali devono essere
forniti del diploma di maturita' classica, conseguito da  almeno  tre
anni». 
  Art. 35. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di  scienze
politiche l'insegnamento di «scienza dell'amministrazione», di cui al
n. 15, e' sostituito con quello di «storia delle dottrine economiche»
ed e' aggiunto, col n.  16,  l'insegnamento  di:  «ordinamenti  della
Societa' delle Nazioni». 
  Art. 36. - E' sostituito con il seguente: 
  «La durata degli studi e' di quattro anni. Al termine  degli  studi
la Facolta' conferisce la laurea in Scienze politiche». 
  Art. 37. - Nel  primo  comma  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
«purche' il numero delle materie, nelle quali s'iscrive e supera  gli
esami, non sia inferiore a 19». 
  Art. 47. - Al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)   sono   soppresse   le   parole:   «sia    per    la    sezione
politico-diplomatica sia per la sezione politico-amministrativa»; 
  b) nella frase «. . . con l'obbligo di seguire i corsi e  dare  gli
esami in cinque discipline ...» alla parola «cinque» e' sostituita la
parola «sei». 
  Art. 48. - Nella frase «. . . frequentando i corsi e sostenendo gli
esami in sei materie ...» alla parola «sei» e' sostituita  la  parola
«sette». 
  Art. 51. - All'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di lettere e
filosofia sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'insegnamento di cui al n. 10: «Storia comparata  delle  lingue
classiche» e' sostituito con quello di «Glottologia»; 
  b) l'insegnamento di cui al n. 16: «Istituzioni civili, militari  e
religiose del Medio evo» e' sostituito con quello di:  «Storia  delle
istituzioni pubbliche»; 
  c) e'  aggiunto,  col  n.  17,  l'insegnamento  di:  «Storia  della
musica». 
  Art.  64.  -  Le  denominazioni  degl'insegnamenti   di   «Anatomia
comparata», «Zoologia e biologia generale», «Anatomia  unama  normale
ed embriologia»,  di  cui  ai  numeri  4,  5  e  6,  sono  sostituite
rispettivamente, con quelle di: «Anatomia  e  fisiologia  comparate»,
«Zoologia», «Anatomia umana sistematica ed embriologia». 
  Art. 66 (gia' 67). -  Nel  secondo  comma,  alla  denominazione  di
«anatomia  normale»  e'  sostituita   quella   di   «anatomia   umana
sistematica ed embriologia». 
  Art. 67 (gia' 69). - Dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «Gli argomenti dei temi per la discussione debbono essere scelti in
materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta». 
  L'ultimo comma e' cosi modificato: 
  «L'esame  di   laurea   consiste   nella   discussione   sopra   la
dissertazione scritta e sopra due dei tre temi». 
  Art. 68 (gia' 70. - Nel primo comma, alla denominazione:  «anatomia
umana» e'  sostituita  quella  di:  «anatomia  umana  sistematica  ed
embriologia». 
  Art. 114 (gia' 116). - Al comma quinto,  relativo  alla  laurea  in
chimica, e' aggiunto quanto segue: 
  «e compia per due anni l'internato nel laboratorio di chimica e per
tre semestri l'internato in quello di fisica. A  detti  internati  lo
studente non sara' ammesso se non avra' superato gli esami di chimica
generale, chimica organica e fisica sperimentale». 
  Art. 115 (gia' 117). - E' sostituito col seguente: 
  «L'ordine degli studi per l'attestato di  licenza,  necessario  per
l'ammissione alla Scuola d'ingegneria, e' quello stabilito  dall'art.
2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977». 
  Art. 129 (gia' 131). - Al  primo  comma  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
  «Oltre gli esami di profitto delle predette 12 materie lo  studente
deve superare le prove  pratiche,  con  relativa  discussione  orale,
delle seguenti esercitazioni: analisi  chimica  qualitativa,  analisi
chimica quantitativa, fisica, botanica,  farmacognosia,  preparazioni
chimico-farmaceutiche, tossicologia e bromatologia». 
  Art. 130 (gia' 132). - Al  primo  comma  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
  «Oltre gli esami di profitto delle predette 10 materie, lo studente
deve superare le prove  pratiche,  con  relativa  discussione  orale,
delle seguenti esercitazioni: analisi chimica qualitativa,  botanica,
farmacognosia e preparazioni chimico-farmaceutiche». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1931 - Anno X 
  Atti del Governo, registro 315, foglio 8. - Mancini.