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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1422

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (031U1422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Bari,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2169, 31 ottobre 1929, numero  2481,  e  30  ottobre
1930, n. 1858; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102.; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Bari, approvato e modificato con
i Regi decreti sopra citati, e'  ulteriormente  modificato  nel  modo
seguente: 
 
  Art. 16. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami di laurea e di diploma  si  svolgono  secondo  la  forma
stabilita nell'ordinamento di ogni singola Facolta' o Scuola». 
 
  Art. 29. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'esame di laurea consiste: 
 
  a)  nella  discussione   di   una   dissertazione   scritta.   Tale
dissertazione dev'essere presentata in segreteria in  triplice  copia
almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione; 
 
  b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente,
concordati fra  lui  ed  uno  o  piu'  professori  della  Facolta'  e
notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni». 
 
  Art. 49. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di medicina
e chirurgia sono soppressi quelli di «storia  della  medicina»  e  di
«patologia esotica», di cui ai numeri  29  e  30,  e  in  conseguenza
l'insegnamento di «radiologia» prende il n. 29. 
 
  Art. 50. - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  1.  Nell'istituto  di  medicina  interna  (n.  17)   e'   soppresso
l'insegnamento di «patologia esotica», di cui alla lettera c),  e  in
conseguenza la lettera d) e' modificata in c). 
 
  2. Nell'istituto di chirurgia (n. 18) e'  soppresso  l'insegnamento
di «storia della medicina», di cui al  n.  4,  e  in  conseguenza  e'
modificato il numero d'indicazione dell'insegnamento successivo. 
 
  Art. 55. - Nella lettera a), in cui sono stabiliti  gl'insegnamenti
per  i  quali  e'  obbligatoria  la  frequenza  di  un  intero   anno
scolastico, sono soppressi gl'insegnamenti di «storia della medicina»
e di «patologia esotica». 
 
  Art. 56. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «L'esame di laurea consiste: 
 
  a) nella discussione di una dissertazione  scritta,  presentata  in
segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione; 
 
  b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo  studente
e notificati alla segreteria con un preavviso  di  15  giorni  avanti
l'inizio della sessione». 
 
  Art. 67. E' sostituito dal seguente: 
 
  «In ciascuna Scuola di perfezionamento gl'iscritti sono  sottoposti
ad esami di profitto e ad un esame di diploma. 
 
  Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia
superato l'esame  di  profitto  dell'anno  precedente,  come  non  e'
ammesso agli esami di diploma chi non abbia superato tutti gli  esami
di profitto stabiliti dalla relativa Scuola di perfezionamento. 
 
  Nel manifesto annuale saranno indicati per ciascuna Scuola l'ordine
degli studi e le modalita' degli esami di profitto». 
 
  Art. 84. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'insegnamento  della  farmacognosia  e  relativi  esercizi  viene
affidato per incarico all'insegnante di farmacologia  della  Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
  L'insegnamento della mineralogia viene dato per incarico. 
 
  L'insegnamento  della  chimica  farmaceutica  e  tossicologica  con
relativi esercizi e' di regola affidato ad un professore di ruolo. 
 
  All'istituto di chimica farmaceutica appartengono gli  insegnamenti
di 
 
  a) chimica farmaceutica; 
 
  b) chimica bromatologica; 
 
  c) tecnica farmaceutica. 
 
  La direzione dell'istituto spetta al professore di ruolo di chimica
farmaceutica; gli altri due insegnamenti sono affidati per incarico». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti dei Governo, registro 314, foglio 109. - Mancini.