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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1372

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (031U1372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita'  di  Ferrara,  approvato
con R. decreto 13 ottobre  1927,  n.  2255,  e  modificato  con  Regi
decreti 15 novembre 1928, n. 2606, e 31 ottobre 1929, n. 2400; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  di  Ferrara,  approvato  e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopra  citati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi l'art. 22 e quelli da 29 a 32. 
 
  In conseguenza di  tali  soppressioni  e  dell'aggiunta  che  sara'
disposta, e' modificata la numerazione degli  articoli  successivi  e
dei loro riferimenti. 
 
  Dopo l'art. 18 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 19. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio, che vengono comunicati agli studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
  Art. 21 (gia' 20). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della
Facolta'  di  giurisprudenza,   dopo   l'insegnamento   di   «diritto
industriale  (annuale)»   e'   aggiunto   col   n.   25   quello   di
«infortunistica  (annuale)»  ed  e'  in  conseguenza  modificata   la
numerazione degl'insegnamenti successivi. 
 
  Art. 22 (gia' 21). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta',  deve,  sia  per   il   conseguimento   della   laurea   in
giurisprudenza che di quella in scienze sociali e sindacali,  seguire
i corsi e superare gli esami di profitto in almeno 19 materie, scelte
fra quelle elencate all'art. 21». 
 
  Art.  25.  -  All'ultimo  comma   la   denominazione   del   «corso
complementare di cultura generale agraria», di cui alla  lettera  b),
e' modificata in quella di «corso  di  avviamento  alle  applicazioni
agrarie». 
 
  Art. 26. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della  Facolta'
di  scienze   matematiche,   chimiche   e   naturali   e'   soppresso
l'insegnamento di «elementi di agricoltura e  industrie  agrarie»  di
cui al n. 30, ed e'  istituito,  con  lo  stesso  n.  30,  quello  di
«Zootecnia, anatomia e fisiologia degli animali domestici». 
 
  Art. 27. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', deve soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica: prendere  iscrizione  e  superare  gli
esami in almeno 12 materie scelte tra quelle indicate nell'art. 26 ai
numeri da 1 a 5, da 7 a 11, 13, 14, e con facolta' di  scelta  fra  i
numeri 6 e 16 e le esercitazioni di fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in chimica: prenderti iscrizione o superare gli esami
in almeno 12 materie scelte  tra  quelle  indicate  nell'art.  26  ai
numeri da 1 a 3, 5, da 12 a 22, 25 e 29 ed inoltre superare una prova
pratica di analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa,
preparazioni e analisi organica e frequentare  per  quattro  anni  il
laboratorio di chimica; 
 
  per la laurea in scienze naturali: prendere iscrizione  e  superare
gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle  indicate  nell'art.
26 ai numeri da 12 a 14, da 16 a 27, 29, frequentare per  un  anno  i
laboratori di botanica e di zoologia e anatomia comparata e  compiere
nel secondo biennio l'internato  nel  laboratorio,  presso  il  quale
svolgera' la dissertazione di laurea». 
 
  Art. 29 (gia' 33). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Allo scopo di avviare  gli  studenti  di  scienze  naturali  e  di
chimica  verso  un   indirizzo   agrario,   la   Facolta'   consiglia
particolarmente i corsi di cui ai numeri 15, 18, 29 e 30 dell'art. 26
e   inoltre   gl'insegnamenti,   appartenenti   alla   Facolta'    di
giurisprudenza, indicati ai numeri 26 e 27 dell'art. 21. 
 
  Gli studenti della Facolta' di scienze,  che  abbiamo  regolarmente
seguito tali corsi e superato i relativi esami, potranno ottenere  un
attestato ufficiale». 
 
  Art. 33 (gia' 37). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Scuola, deve, per essere ammesso all'esame di  diploma  in  farmacia,
seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie, scelto  fra
quelle indicate nell'art. 31 ai numeri da 1 a 9,  e  quelle  elencate
nell'art. 26 ai numeri 16, 22, 23, 25 e 27, e seguire inoltre 4 corsi
d'esercitazioni di  analisi  chimica,  di  chimica  farmaceutica,  di
farmacognosia e di botanica e superare le relative prove pratiche». 
 
  Art. 34 (gia' 38). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma in  farmacia  debbono
esercitarsi nella pratica farmaceutica  presso  una  farmacia  scelta
nell'elenco di quelle autorizzate dalla Scuola. 
 
  All'inizio del periodo  di  pratica  essi  devono  notificare  alla
segreteria dell'Universita' la farmacia scelta a tale scopo. 
 
  Il tempo complessivo della pratica farmaceutica e' di dodici  mesi;
cio' deve risultare da attestazione rilasciata  dal  direttore  della
farmacia, presso la quale lo studente ha compiuta la pratica». 
 
  Art. 35 (gia' 39). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I laureati in chimica, in  chimica  industriale  e  in  ingegneria
chimica sono ammessi al quarto  anno  per  il  corso  di  diploma  in
farmacia. 
 
  I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia,
in agraria, in medicina veterinaria e coloro che  sono  provvisti  di
lauree miste possono essere ammessi al terzo anno  per  il  corso  di
diploma in farmacia. 
 
  In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni  prima
quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 314, foglio 59. - Mancini.