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REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. 940

Aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali. (031U0940)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1769 (in G.U. 05/02/1932, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1931 al: 4-2-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in correlazione l'art. 71 della precitata legge 11 marzo 1926, n. 397, con gli articoli del nuovo Codice penale che avrà vigore col 1° luglio prossimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 71 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 71. - Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) dimissioni d'autorità:

1° per interdizione civile;

2° per irreperibilità;

3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli:

1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;

2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;

3° per riconosciuta totale infermità di mente, a seguito di fatti gravi;

d) perdita della cittadinanza italiana;

e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

f) condanna:

1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);

2° ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del Codice penale comune;

3° per i delitti preveduti negli articoli 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del Codice penale comune e negli articoli 860 e 861 del Codice di commercio;

4° ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice».